Art. 18.
(Teatri nazionali e Teatro d'Europa).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali, con proprio decreto, adottato di intesa con la Conferenza unificata, riconosce a una o più istituzioni teatrali la qualifica di «Teatro nazionale» e di «Teatro d'Europa». A tale fine il Ministro dei beni e delle attività culturali considera prioritariamente i teatri stabili a iniziativa pubblica, come definiti ai sensi del comma 3 dell'articolo 2.
      2. Ai Teatri nazionali, oltre ai compiti e alle caratteristiche definiti dall'articolo 2, sono affidati i compiti di rappresentare e di valorizzare il patrimonio teatrale nazionale nonché di assicurare la conoscenza e la diffusione delle opere degli autori italiani contemporanei e della drammaturgia italiana contemporanea.
      3. Al Teatro d'Europa, oltre ai compiti e alle caratteristiche definiti dall'articolo 2, sono affidati i compiti di favorire scambi organici e continuativi di lavoro tra registi,

 

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scrittori, autori, scenografi, creatori e tecnici europei nonché di sviluppare progetti di coproduzione e di integrazione delle diverse forme dello spettacolo con analoghe istituzioni europee.
      4. I Teatri nazionali e il Teatro d'Europa, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3, sono destinatari di specifici finanziamenti sulla base della programmazione triennale delle attività e secondo le modalità previste all'articolo 6.
      5. La Repubblica, ai fini del perseguimento degli obiettivi culturali della presente legge, si avvale dell'Ente teatrale italiano per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione della cultura teatrale in Italia e all'estero, nonché per la promozione e la realizzazione di progetti di coproduzione teatrale internazionale.