1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali, con proprio decreto, adottato di intesa con la Conferenza unificata, riconosce a una o più istituzioni teatrali la qualifica di «Teatro nazionale» e di «Teatro d'Europa». A tale fine il Ministro dei beni e delle attività culturali considera prioritariamente i teatri stabili a iniziativa pubblica, come definiti ai sensi del comma 3 dell'articolo 2.
2. Ai Teatri nazionali, oltre ai compiti e alle caratteristiche definiti dall'articolo 2, sono affidati i compiti di rappresentare e di valorizzare il patrimonio teatrale nazionale nonché di assicurare la conoscenza e la diffusione delle opere degli autori italiani contemporanei e della drammaturgia italiana contemporanea.
3. Al Teatro d'Europa, oltre ai compiti e alle caratteristiche definiti dall'articolo 2, sono affidati i compiti di favorire scambi organici e continuativi di lavoro tra registi,